Art. 6.
(Obblighi in caso di utilizzo di servizi di sicurezza complementare).

      1. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono, previo nulla osta

 

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del prefetto competente in relazione al luogo in cui hanno la sede o la residenza, esercitare direttamente, a mezzo di guardie giurate, anche da essi dipendenti, le attività di sicurezza complementare di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, per la tutela dei beni di cui dispongono, indicandone il responsabile.
      2. Il nulla osta di cui al comma 1, con l'indicazione del responsabile, è richiesto anche per la costituzione di unità organizzative addette alla promozione o al coordinamento delle attività di sicurezza complementare svolte direttamente ovvero, anche in parte, dagli istituti o imprese di servizi autorizzati ai sensi della presente legge.
      3. Il nulla osta di cui al comma 1 non è richiesto per le attività di sicurezza complementare di cui all'articolo 1, comma 4, svolte a mezzo di custodi o di altro personale dipendente.
      4. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le condizioni e le modalità per il rilascio, la sospensione e la revoca del nulla osta, tenuto conto di quanto previsto dalla presente legge e dallo stesso regolamento relativamente alle attività svolte dagli istituti autorizzati.